A partire dal 1° giugno 2014 (con proroga al 15 ottobre 2014) ci sarà un nuovo libretto per la certificazione dell'efficienza energetica, composto da più schede da compilare in base alle diverse caratteristiche dell'impianto [caldaie tradizionali - impianti di condizionamento – teleriscaldamento - cogenerazione - impianti di climatizzazione estiva].
Il "nuovo libretto" sarà obbligatorio per tutti gli impianti di riscaldamento con potenza superiore a 10 kw e per tutti gli impianti di condizionamento con potenza maggiore di 12 kw. Questo libretto sarà compilato per la prima volta dall'installatore e aggiornato successivamente dal responsabile dell'impianto o dal manutentore.
Con l'entrata in vigore di questo nuovo Decreto, il responsabile dell'impianto resta l'utente mentre per i condomini sarà l'amministratore o la ditta incaricata, delegata, abilitata e preposta alla gestione dell'impianto stesso.
Dal 15 ottobre 2014, salvo ulteriori proroghe ministeriali, spetterà direttamente al responsabile dell'impianto (l'utente, l'amministratore o la ditta delegata) procurarsi il nuovo modello di libretto, trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi dell'impianto e consegnarlo successivamente, al momento del controllo, al manutentore per l'aggiornamento regolare.
Tale libretto dovrà essere sempre disponibile, in caso di controlli o ispezioni, da presentare all'autorità competente (Comune o Provincia).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. La precedente comunicazione inerente questa tematica è la FC-AS-25 del 31 luglio 2013.
La Regione Lombardia ha approvato con D.d.U.O. n. 5027 del 11 giugno 2014 le disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione del D.G.R. X/1118 del 20/12/2013. Tale provvedimento definisce in particolare anche i nuovi modelli di libretto di impianto e
di libretto di controllo.
Questo decreto entrerà in vigore effettivo a partire dal 15 ottobre 2014!
Cosa cambia con questo nuovo decreto?
Gli attuali allegati I (Libretto di Centrale) e II (Libretto di Impianto) del Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall'allegato I (Libretto per la Climatizzazione) del presente Decreto a partire dal 15 ottobre 2014.
Gli allegati F e G del decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente Decreto a partire dal 15 ottobre 2014*.
Come avverrà il cambiamento?
A partire dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kw, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del Decreto 10/02/2014.
I vecchi "Libretto di Centrale e Libretto di Impianto" degli impianti già esistenti alla data del 15 ottobre 2014 dovranno essere conservati e allegati a quelli nuovi!
Le operazioni di manutenzione degli impianti termici (caldaie e condizionatori) devono essere effettuate ed eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche e alla periodicità riportata nel "libretto di istruzioni, uso e manutenzione" fornite dal produttore, generalmente una volta all'anno; per ovvie ragioni di sicurezza e un adeguato contenimento dei consumi energetici.
Nuovo Libretto di Impianto per la Climatizzazione
Ogni impianto termico avrà così la sua "carta d'identità" [il libretto] che certifica l'efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda e sarà obbligatorio tanto per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione invernale che per gli impianti di condizionamento estivi.
Questo Nuovo Libretto di Impianto sarà valido per tutte le tipologie di impianto:
climatizzatori
pompe di calore,
caldaie a combustibile liquido, solido o gassoso
teleriscaldamento
cogenerazione.
Controlli da effettuare in fase di manutenzione e compilazione del libretto:
da ricordare tra le varie modifiche apportate con questo nuovo decreto, il fatto che sul nuovo libretto verrà registrato qualsiasi impianto presente nelle abitazioni degli italiani. Non più solamente le caldaie e i sistemi di riscaldamento ma anche gli impianti di climatizzazione, pompe di calore e solare termico.
Oltre a riportare l'efficienza degli impianti, l'Operatore Tecnico dovrà effettuare una vera e propria diagnosi completa, atta a verificare la sicurezza degli stessi.
Impianti di condizionamento: temperature, pressione, ricerca perdite, potenza assorbita, umidità.
Impianti a combustione: tenuta dell'impianto, tiraggio, analisi di combustione.
Teleriscaldamento: varie temperature ed eventuali perdite.
Cogeneratori: temperature, CO, potenza elettrica.
E' bene ricordare che per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, la Provincia ed il Comune di Bologna, la prova di combustione o prova dei fumi delle caldaie deve essere effettuata ogni due anni, mentre la manutenzione e la pulizia delle caldaie deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore riportate
generalmente nel libretto di istruzioni della caldaia.
IMMERGAS S.p.A., come la maggior parte dei produttori di caldaie, prevede una manutenzione annuale della caldaia, per ovvie ragioni di sicurezza oltre che per il buon funzionamento della caldaia stessa.
(*) Il comma non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, fermo restando la compilazione del libretto (punto 1).